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Lo Statuto
Statuto Associazione Amici della Fundacion Tierra Nueva onlus


Titolo I
 costituzione – sede - durata

Art.1

È costituita ai sensi della legge n. 266 del giorno 11 agosto 1991, l’Associazione “Amici della Fundacion Tierra Nueva – Onlus”

 Art. 2

L’Associazione ha la sua sede legale in Via Porta Catena n.° 9. L’associazione può costituire sede secondarie ed unità locali su tutto il territorio nazionale.

Titolo II     scopo – oggetto

Art.3

L’associazione, senza finalità di lucro, tramite l’attività personale, spontanea e gratuita dei propri associati, si propone di sostenere le iniziative per l’assistenza socio sanitaria alle fasce più deboli nei paesi in del terzo mondo ed in particolare sostenere l’attività della Fundacion Tierra Nueva con sede a Quito, (Ecuador). L'associazione si propone di promuovere iniziative per la raccolta e l’invio di denaro, medicinali, strumenti ed attrezzature per l’organizzazione d’equipe di medici e personale specializzati, in grado di realizzare in loco la promozione umana.

Titolo III   Soci

Art. 4

Il numero di soci è illimitato. Possono essere soci le persone fisiche purché in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. 

Art. 5

Chi desidera diventare socio deve presentare la domanda al Consiglio d’Amministrazione, specificando :

a)  nome, cognome,luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e professione;

b)  l’ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non deve essere inferiore ai limiti di cui al successivo art. 14. 

Art. 6

I soci sono obbligati :

a) a versare la quota sottoscritta e l’eventuale tassa di ammissione , nei modi e tempi fissati dal consiglio di amministrazione;

b) ad osservare lo statuto ed i regolamenti interni approvati dall’assemblea e le delibere legalmente adottate dagli organi sociali. 

Art. 7

Come diritto-dovere il socio è tenuto a partecipare , conferendo il proprio lavoro , all’attività dell’associazione a seconda delle necessità delle stessa. 

Titolo IV  recesso – decadenza – esclusione

Art. 8

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o morte. 

Art. 9

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;

b) che non si trova più nelle condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) per giusta causa.

La comunicazione di recesso da parte del socio, deve avvenire in forma scritta al consiglio d’amministrazione, ed ha effetto al 31 dicembre dell’esercizio in corso, sempre che questa sia giunta non oltre il 30 settembre dello stesso esercizio.In caso contrario il recesso decorrerà al termine del successivo esercizio.

Art. 10 

Decade il socio che :

a) non è più in grado di intendere e volere;

b) ha compiuto azioni gravi contro le la morale e l’etica sociale.

La delibera di decadenza spetta al Consiglio di amministrazione e deve essere notificata al socio il quale, entro sei mesi, ha facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria. Per i tempi di attuazione della delibera di decadenza , valgono quelli stabiliti al precedente art 9.

Art. 11

Il consiglio di amministrazione , oltre che nei casi previsti dalla legge, può escludere il socio che:

a)  non osservi le disposizioni dell’atto costitutivo;

b)  non adempia, senza giustificati motivi, agli impegni assunti a qualunque titolo, verso l’associazione.

c)  Abbi perso i requisiti per l’ammissione e non si trovi nelle condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. 

Art. 12

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza, esclusione debbono essere comunicate all’interessato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13

I soci receduti,decaduti ed esclusi e gli eredi del socio defunto, hanno diritto solo al rimborso di eventuali anticipazioni versate all’associazione per le quali era prevista ai sensi del successivo art.17 una relativa rifusione. In ogni caso la qualità di associato non è trasmissibile ad altri, neppure agli eredi del socio defunto. 

Titolo V   patrimonio sociale

Art. 14

Il patrimonio dell’associazione è costituito:

a)  da un numero illimitato di quote di ammissione, ciascuna del valore di lire 50000;

b)  dalla riserva ordinaria;

c)  da eventuali riserve straordinarie;

d)  da ogni altro fondo di riserva costituito e/o previsto per legge;

e)  da qualunque liberalità o contributo che provenisse all’associazione per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

f)  Le riserve non possono essere ripartite tra gli associati, sia durante la vita dell’associazione che all’atto del suo scioglimento, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

Art. 15

Le quote di ammissione sono sempre nominative, non possono essere cedute a terzi, né per atto tra vivi, né a causa di morte, anche se familiari dell’associato, e si considerano vincolate a favore dell’associazione anche in caso di recesso,decadenza esclusione e morte. 

Titolo VI   esercizio sociale bilancio

Art. 16

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio da compilarsi con criteri di oculata prudenza dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

L’assemblea approva il bilancio e delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali, destinandoli necessariamente :

a) a fondo di riserva ordinaria nella misura non inferiore al 20% (venti per cento);

b) ad eventuale fondo di riserva straordinaria. 

Art. 17

L’associato, nell’ambito dell’associazione, dispone  collettivamente dei mezzi di produzione e degli strumenti di direzione, partecipa alla elaborazione ed alla realizzazione dei processi produttivi e dei programmi dell’associazione. In considerazione di ciò la posizione giuridica del socio si configura come “prestatore volontario” e lo statuto assume  pertanto valore di “patto societario” di cui gli associati devono avvalersi e a cui devono sottostare. Stante quanto sopra i soci non potranno ottenere  che “rimborsi spese sostenute nell’espletamento della propria attività di volontariato”.

Titolo VII   organi sociali

Art. 18

Sono organi dell’associazione, cariche assolutamente gratuite:

a) l’assemblea dei soci

b) il consiglio di amministrazione . 

Art. 19

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo,la data della prima e della seconda convocazione , da inviare a mezzo lettera almeno 8(otto) giorni prima dell’adunanza.

Art. 20

L’assemblea ordinaria:

1)  approva il bilancio preventivo e consuntivo;

2)  procede alla nomina delle cariche sociali;

3)  approva i regolamenti previsti dal presente statuto;

4)  determina la misura dell’eventuale rimborso spese da corrispondere  agli amministratori e ai sindaci per la loro attività collegiale;

5)  delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori. Essa ha luogo una volta all’anno, entro i 4 mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. L’assemblea si riunisce inoltre quante altre volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, da almeno un decimo dei soci.  In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro i 20 giorni dalla data della richiesta. 

Art. 21

L’assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo, dello statuto, sullo scioglimento dell’associazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 22

In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta di voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’associazione e modifiche dell’atto costitutivo per cui occorrerà il voto favorevole dei ¾ (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto.

Art. 23

Per le votazioni si procederà normalmente a voto palese con il sistema dell’alzata di mano. Hanno diritto al voto, nell’assemblea i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l’importo della quota posseduta. Il socio può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio.

Art. 24

L’assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria,  è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o in sua assenza dal vice presidente. In caso di assenza di entrambi, da un socio eletto nell’assemblea stessa. L’assemblea nomina un segretario. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell’assemblea e dal segretario. Il verbale dell’assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

Art. 25 

Il consiglio di amministrazione  si compone di 3 (tre) o 5 (cinque)consiglieri eletti tra i soci che siano in regola con il versamento delle quote sociali sottoscritte ed il loro numero può essere variato entro i limiti, dall’assemblea ordinaria. Gli amministratori durano in carica  tre  anni e sono rieleggibili. Il presidente ed il vice presidente sono eletti nella prima riunione. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ogni volta che egli lo riterrà opportuno oppure quando sia fatta domanda da almeno due consiglieri. Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza assoluta degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per cui può svolgere ogni attività di amministrazione ordinaria e straordinaria, esclusi  gli atti che la legge ed il presente statuto riservano all’assemblea.

Art. 26 

Il presidente del consiglio di amministrazione  ed il vice presidente hanno la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le di lui mansioni spettano al vice presidente. 

Titolo VIII        scioglimento e liquidazione

Art. 27

L’assemblea che dichiara  lo scioglimento dell’associazione dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori.

Allo scioglimento dell’associazione, l’intero patrimonio sociale residuo,deve essere devoluto ad altre organizzazioni i volontariato, operanti in identico o analogo settore di intervento. 

Titolo IX     disposizioni generali

Art. 28

Le clausole non speculative e non lucrative di cui al presente statuto sono inderogabili e devono essere in fatto osservate e cioè:

a)  divieto di ripartizione degli utili di esercizio;

b)  divieto di distribuzione delle riserve tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell’associazione che all’atto del suo scioglimento, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative;

c)  devoluzione, in caso di scioglimento dell’associazione, dell’intero patrimonio sociale, dopo l’esaurimento della liquidazione , ad organizzazioni con scopi conformi allo spirito dell’associazione, secondo le indicazioni degli associati. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di cui al Codice civile e alle vigenti leggi in materia.