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Titolo I
costituzione – sede
- durata
Art.1
È costituita ai sensi della legge n. 266
del giorno 11 agosto 1991, l’Associazione “Amici della Fundacion Tierra
Nueva – Onlus”
Art. 2
L’Associazione ha la
sua sede legale in Via Porta Catena n.° 9. L’associazione può costituire
sede secondarie ed unità locali su tutto il territorio nazionale.
Titolo II scopo – oggetto
Art.3
L’associazione, senza finalità
di lucro, tramite l’attività personale, spontanea e gratuita dei propri
associati, si propone di sostenere le iniziative per l’assistenza socio
sanitaria alle fasce più deboli nei paesi in del terzo mondo ed in
particolare sostenere l’attività della Fundacion Tierra Nueva con sede a
Quito, (Ecuador). L'associazione si propone di promuovere iniziative per la
raccolta e l’invio di denaro, medicinali, strumenti ed attrezzature per
l’organizzazione d’equipe di medici e personale specializzati, in grado di
realizzare in loco la promozione umana.
Titolo III Soci
Art. 4
Il numero di soci è illimitato.
Possono essere soci le persone fisiche purché in grado di concorrere al
raggiungimento degli scopi sociali.
Art. 5
Chi desidera diventare socio deve
presentare la domanda al Consiglio d’Amministrazione, specificando :
a)
nome, cognome,luogo e data di nascita,
domicilio, cittadinanza e professione;
b)
l’ammontare della quota che si propone di
sottoscrivere che non deve essere inferiore ai limiti di cui al successivo
art. 14.
Art. 6
I soci sono obbligati :
a)
a versare la quota sottoscritta e l’eventuale
tassa di ammissione , nei modi e tempi fissati dal consiglio di
amministrazione;
b)
ad osservare lo statuto ed i regolamenti interni
approvati dall’assemblea e le delibere legalmente adottate dagli organi
sociali.
Art. 7
Come diritto-dovere il socio è tenuto a partecipare ,
conferendo il proprio lavoro , all’attività dell’associazione a seconda
delle necessità delle stessa.
Titolo IV recesso – decadenza –
esclusione
Art. 8
La qualità di socio si perde per recesso, decadenza,
esclusione o morte.
Art. 9
Oltre che nei casi previsti dalla legge,
il recesso è consentito al socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
b) che non si trova più nelle condizioni di
partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
c) per giusta causa.
La comunicazione di recesso da parte del
socio, deve avvenire in forma scritta al consiglio d’amministrazione, ed ha
effetto al 31 dicembre dell’esercizio in corso, sempre che questa sia giunta
non oltre il 30 settembre dello stesso esercizio.In caso contrario il
recesso decorrerà al termine del successivo esercizio.
Art. 10
Decade il socio che :
a)
non è più in grado di intendere e volere;
b)
ha compiuto azioni gravi contro le la morale e
l’etica sociale.
La delibera di decadenza spetta al
Consiglio di amministrazione e deve essere notificata al socio il quale,
entro sei mesi, ha facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria. Per i
tempi di attuazione della delibera di decadenza , valgono quelli stabiliti
al precedente art 9.
Art. 11
Il consiglio di amministrazione , oltre
che nei casi previsti dalla legge, può escludere il socio che:
a) non osservi le disposizioni dell’atto
costitutivo;
b) non adempia, senza giustificati motivi, agli
impegni assunti a qualunque titolo, verso l’associazione.
c) Abbi perso i requisiti per l’ammissione e non si
trovi nelle condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
Art. 12
Le deliberazioni prese in
materia di recesso, decadenza, esclusione debbono essere comunicate
all’interessato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 13
I soci receduti,decaduti ed
esclusi e gli eredi del socio defunto, hanno diritto solo al rimborso di
eventuali anticipazioni versate all’associazione per le quali era prevista
ai sensi del successivo art.17 una relativa rifusione. In ogni caso la
qualità di associato non è trasmissibile ad altri, neppure agli eredi del
socio defunto.
Titolo V patrimonio sociale
Art. 14
Il patrimonio dell’associazione
è costituito:
a) da un numero illimitato di quote di ammissione,
ciascuna del valore di lire 50000;
b) dalla riserva ordinaria;
c) da eventuali riserve straordinarie;
d) da ogni altro fondo di riserva costituito e/o
previsto per legge;
e) da qualunque liberalità o contributo che
provenisse all’associazione per essere impiegata al fine del raggiungimento
degli scopi sociali.
f) Le riserve non possono essere ripartite tra gli
associati, sia durante la vita dell’associazione che all’atto del suo
scioglimento, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.
Art. 15
Le quote di ammissione sono
sempre nominative, non possono essere cedute a terzi, né per atto tra vivi,
né a causa di morte, anche se familiari dell’associato, e si considerano
vincolate a favore dell’associazione anche in caso di recesso,decadenza
esclusione e morte.
Titolo VI esercizio sociale bilancio
Art. 16
L’esercizio sociale va dal 1°
gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio
sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio
da compilarsi con criteri di oculata prudenza dal quale devono risultare i
beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
L’assemblea approva il bilancio
e delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali, destinandoli
necessariamente :
a) a fondo di riserva ordinaria nella misura non
inferiore al 20% (venti per cento);
b) ad eventuale fondo di riserva straordinaria.
Art. 17
L’associato, nell’ambito
dell’associazione, dispone collettivamente dei mezzi di produzione e degli
strumenti di direzione, partecipa alla elaborazione ed alla realizzazione
dei processi produttivi e dei programmi dell’associazione. In considerazione
di ciò la posizione giuridica del socio si configura come “prestatore
volontario” e lo statuto assume pertanto valore di “patto societario” di
cui gli associati devono avvalersi e a cui devono sottostare. Stante quanto
sopra i soci non potranno ottenere che “rimborsi spese sostenute
nell’espletamento della propria attività di volontariato”.
Titolo VII organi sociali
Art. 18
Sono organi dell’associazione,
cariche assolutamente gratuite:
a) l’assemblea dei soci
b) il consiglio di amministrazione .
Art. 19
Le assemblee sono ordinarie e
straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso
contenente l’ordine del giorno, il luogo,la data della prima e della seconda
convocazione , da inviare a mezzo lettera almeno 8(otto) giorni prima
dell’adunanza.
Art. 20
L’assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
2) procede alla nomina delle cariche sociali;
3) approva i regolamenti previsti dal presente
statuto;
4) determina la misura dell’eventuale rimborso
spese da corrispondere agli amministratori e ai sindaci per la loro
attività collegiale;
5) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la
gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o
sottoposti al suo esame dagli amministratori. Essa ha luogo una volta
all’anno, entro i 4 mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea si riunisce inoltre quante altre volte il consiglio di
amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto,
con indicazione della materia da trattare, da almeno un decimo dei soci. In
questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro i 20 giorni dalla
data della richiesta.
Art. 21
L’assemblea, a norma di legge, è
considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle
modificazioni dell’atto costitutivo, dello statuto, sullo scioglimento
dell’associazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.
Art. 22
In prima convocazione
l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita
quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi
diritto al voto. In seconda convocazione l’assemblea, sia ordinaria che
straordinaria regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci
intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a
maggioranza assoluta di voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del
giorno, salvo che sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’associazione
e modifiche dell’atto costitutivo per cui occorrerà il voto favorevole dei ¾
(tre quarti) degli associati aventi diritto al voto.
Art. 23
Per le votazioni si procederà
normalmente a voto palese con il sistema dell’alzata di mano. Hanno diritto
al voto, nell’assemblea i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da
almeno tre mesi. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l’importo della
quota posseduta. Il socio può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro
socio mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più
di un socio.
Art. 24
L’assemblea, tanto in sede
ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio di
amministrazione o in sua assenza dal vice presidente. In caso di assenza di
entrambi, da un socio eletto nell’assemblea stessa. L’assemblea nomina un
segretario. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal
presidente dell’assemblea e dal segretario. Il verbale dell’assemblee in
sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.
Art.
25
Il consiglio di amministrazione
si compone di 3 (tre) o 5 (cinque)consiglieri eletti tra i soci che siano in
regola con il versamento delle quote sociali sottoscritte ed il loro numero
può essere variato entro i limiti, dall’assemblea ordinaria. Gli
amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il
presidente ed il vice presidente sono eletti nella prima riunione. Il
consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ogni volta che egli
lo riterrà opportuno oppure quando sia fatta domanda da almeno due
consiglieri. Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza
assoluta degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a
maggioranza assoluta dei presenti. Il consiglio di amministrazione è
investito dei più ampi poteri per cui può svolgere ogni attività di
amministrazione ordinaria e straordinaria, esclusi gli atti che la legge ed
il presente statuto riservano all’assemblea.
Art. 26
Il presidente del consiglio di
amministrazione ed il vice presidente hanno la rappresentanza e la firma
sociale. In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le di lui
mansioni spettano al vice presidente.
Titolo VIII scioglimento e
liquidazione
Art. 27
L’assemblea che dichiara lo
scioglimento dell’associazione dovrà procedere alla nomina di uno o più
liquidatori.
Allo scioglimento
dell’associazione, l’intero patrimonio sociale residuo,deve essere devoluto
ad altre organizzazioni i volontariato, operanti in identico o analogo
settore di intervento.
Titolo IX disposizioni generali
Art. 28
Le clausole non speculative e
non lucrative di cui al presente statuto sono inderogabili e devono essere
in fatto osservate e cioè:
a) divieto di ripartizione degli utili di
esercizio;
b) divieto di distribuzione delle riserve tra i
soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell’associazione che
all’atto del suo scioglimento, ai sensi e per gli effetti delle vigenti
disposizioni legislative;
c) devoluzione, in caso di scioglimento
dell’associazione, dell’intero patrimonio sociale, dopo l’esaurimento della
liquidazione , ad organizzazioni con scopi conformi allo spirito
dell’associazione, secondo le indicazioni degli associati. Per meglio
disciplinare il funzionamento interno, il consiglio di amministrazione potrà
elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente
all’approvazione dei soci riuniti in assemblea.
Per
tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente statuto si fa
riferimento alle disposizioni di cui al Codice civile e alle vigenti leggi
in materia. |